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La gestione dei rifiuti nelle attività di verniciatura 1. Normativa

Premessa

Questo articolo e quelli che seguiranno, sono riferibili a tutte le attività industriali ed artigianali che contemplano una o più fasi di verniciatura: carrozzerie, falegnamerie, carpenterie, industrie metalmeccaniche in genere, ecc.

Introduzione alla normativa

La gestione dei rifiuti prodotti da qualsiasi attività industriale ed artigianale, viene regolamentata in primis dalla parte IV del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06) integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 205 del 3/12/2010 “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.

I rifiuti vengono classificati in base alla loro origine (rifiuti urbani e speciali) e in relazione alla loro pericolosità (rifiuti pericolosi e non pericolosi).

Viene definito rifiuto

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

I rifiuti speciali sono quelli prodotti nell’ambito delle attività produttive di aziende e siti industriali, commerciali ed artigianali.
Se le sostanze contenute nei rifiuti speciali presentano un grado elevato di pericolosità per la salute pubblica o per eventuali danni all’ambiente, tali rifiuti vengono classificati come rifiuti speciali pericolosi. I rifiuti speciali pericolosi necessitano di particolari cure nella manipolazione, stoccaggio e trasporto, onde evitare rischi di contaminazione dell’ambiente.

Per definizione (art. 183 D.Lgs 152/06), il produttore di rifiuti è

il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Un aspetto fondamentale della normativa riguarda la titolarità della responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 188):

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. […] Il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. [Tuttavia] qualora il produttore iniziale e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

Una novità introdotta dal D.Lgs 205/2010 riguarda la disciplina dell’Albo Nazionale Gestori: le modifiche introdotte dal presente decreto prevedono infatti che “…i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno” vengano iscritti ad una apposita sezione dell’Albo, previa comunicazione (alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente) attestante: la sede aziendale e le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti, le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti, gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione. Le modifiche prevedono altresì che i suddetti produttori iniziali debbano rinnovare la propria iscrizione all’Albo ogni 10 anni.

Una ulteriore novità risiede nel fatto che il D.Lgs 205/2010, attraverso l’introduzione dell’art. 188-ter, opera da raccordo tra la normativa sui rifiuti ed il SISTRI (il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
Il SISTRI (Sistema Informatico di controllo per la Tracciabilità dei Rifiuti) viene istituito dal DM 17 dicembre 2009 e prevede il passaggio alla gestione informatizzata dei seguenti adempimenti: tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, emissione del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto, comunicazione annuale tramite il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).
Sono tenute ad aderire al SISTRI, tra gli altri, le imprese produttrici di rifiuti pericolosi e quelle produttrici di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, mentre le imprese produttrici di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti, possono aderire al SISTRI su base volontaria.
I soggetti che aderiscono al SISTRI non sono tenuti ad adempiere agli obblighi cartacei relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Dal punto di vista operativo, la trasmissione dei dati al SISTRI si realizza attraverso la compilazione di apposite schede informatiche; in sintesi, nel caso di produzione di un rifiuto e del successivo conferimento a smaltitore/recuperatore il flusso delle operazioni è così descrivibile:

  1. il produttore carica i dati del rifiuto nell’Area Registro Cronologico, entro dieci giorni lavorativi dalla sua produzione;
  2. il produttore, quando decide di conferire il rifiuto, carica le informazioni relative nell’Area Movimentazione Rifiuto, almeno 8 ore prima del trasporto;
  3. il trasportatore carica i dati del trasporto (almeno 4 ore prima del trasporto);
  4. il trasportatore arriva presso il produttore e inserisce il proprio dispositivo USB nel PC del produttore per prendere in carico il rifiuto;
  5. il produttore stampa una copia cartacea della scheda SISTRI che, firmata dal produttore e dal conducente, accompagnerà il trasporto dei rifiuti;
  6. il ciclo si conclude all’arrivo del trasporto a destino, con l’accettazione del carico da parte del destinatario e le relative comunicazioni al Sistri da parte del trasportatore e del destinatario.

Tali operazioni “in tempo reale” permettono di avere sotto controllo il percorso dei rifiuti e di eliminare tutta la documentazione cartacea finora utilizzata.

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