Ciascun rifiuto prodotto viene classificato secondo un codice numerico noto come codice C.E.R.
Il Codice Europeo dei Rifiuti consiste in un elenco di rifiuti con il relativo codice identificativo composto da sei cifre; ad ogni codice corrisponde la denominazione esatta del rifiuto.
Per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:
- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20. E’ possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi.
- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
- I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco (*) sono rifiuti pericolosi in quanto si ritiene che presentino una o più delle seguenti caratteristiche (come indicate nell’Allegato III della direttiva 2008/98/CE):
– punto di infiammabilità non superiore a 55 °C;
– una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale non inferiore al 0,1%;
– una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale non inferiore al 3%;
– una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale non inferiore al 25%;
– una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale non inferiore al 1%,
– una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale non inferiore al 5%;
– una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale non inferiore al 10%;
– una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale non inferiore al 20%;
– una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione non inferiore al 0,1%;
– una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione non inferiore al 1%;
– una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione non inferiore al 0,5%;
– una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione non inferiore al 5%;
– una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione non inferiore al 0,1%;
– una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione non inferiore al 1%.
Per quanto concerne le attività di verniciatura, i codici di riferimento sono individuabili nelle seguenti famiglie:
- 08 01 = rifiuti della produzione formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati)
- 15 01 = rifiuti di imballaggio (nello specifico, la codifica 15 01 10* “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”)
- 15 02 = assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi (nello specifico, per i filtri a carboni attivi e per i filtri per overspray, possono essere utilizzate le codifiche 15 02 02* o 15 02 03 a seconda della pericolosità del rifiuto).
Nota: per i filtri, la famiglia 15 02 supplisce all’assenza di una specifica voce della famiglia 08 01, quest’ultima riferita espressamente alle attività di verniciatura; volendo si potrebbe usare la codifica 08 01 99 “rifiuti non specificati altrimenti”.
In alternativa, le varie tipologie di filtri possono essere codificate nella famiglia 07 07 = rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti (nello specifico, la codifica 07 07 09* “residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati” oppure 07 07 10* “altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti”).