[Salta al contenuto]
Filtri per Verniciatura, Filtri UTA e strumenti per trattamento Aria

La gestione dei rifiuti nelle attività di verniciatura 3. Adempimenti

Chiunque produca rifiuti speciali, come anche nelle attività di verniciatura, ha una serie di obblighi da assolvere:

  1. Classificazione delle varie tipologie di rifiuto prodotto e attribuzione del codice CER, soprattutto quando si producono rifiuti speciali pericolosi;
  2. Acquisto e vidimazione dei formulari di identificazione, cioè dei documenti che obbligatoriamente accompagnano il trasporto dei rifiuti (la vidimazione va effettuata presso l’Agenzia delle Entrate o Camera di Commercio);
  3. Acquisto e vidimazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti sul quale registrare, entro dieci giorni, le varie tipologie di rifiuti pericolosi prodotte. Il registro di carico e scarico dei rifiuti può essere tenuto anche tramite le organizzazioni di categoria o società di servizi se non si superano annualmente le due tonnellate di rifiuti pericolosi. Occorre comunque conservare presso la sede dell’attività copia dei dati trasmessi all’associazione di categoria;
  4. Denuncia annuale dei rifiuti, attraverso la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione), in cui vengono dichiarate le quantità totali di rifiuti prodotti (nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre) e smaltiti nel corso dell’anno precedente a quello di dichiarazione. Il MUD va presentato alla Camera di Commercio competente, non oltre il 30 aprile di ogni anno;
  5. Attivazione del Deposito Temporaneo secondo i limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 183
  6. (“i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”);
  7. Obbligo di gestione del deposito temporaneo nel rispetto della tutela della salute e dell’ambiente;
  8. Divieto di miscelazione di rifiuti;
  9. Divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
  10. Divieto di immissione di rifiuti nei corsi d’acqua, sia superficiali che sotterranei;
  11. Obbligo di compilazione dei Formulari al momento dell’allontanamento (dismissione) dei rifiuti;
  12. Obbligo di richiedere al trasportatore cui si affidano i rifiuti copia dell’Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per controllare la categoria di cui è abilitato ad effettuare il trasporto e la rispondenza tra il CER assegnato al rifiuto al momento della registrazione sul formulario e quello segnato nell’iscrizione sopra menzionata;
  13. Obbligo di compilare il formulario di identificazione in quattro copie, datate e firmate dal produttore dei rifiuti, e controfirmate dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore. L’ultima copia deve ritornare al produttore con l’accettazione del destinatario non oltre 90gg. Se dopo 3 mesi il produttore non ha ricevuto la quarta copia dovrà esporre denuncia alla Provincia.
  14. Adeguamento al sistema di tracciabilità SISTRI (per i soggetti obbligati). In questo caso, gli adempimenti di cui ai punti 2), 3), 4) sono sostituiti dalla procedura informatica del SISTRI).

Potresti essere interessato a…

Articoli correlati