Tre anni fa, con Delibera di Giunta DGR 30 maggio 2012 – n. IX/3552 la Regione Lombardia ha pubblicato le “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.”.
Tale documento, predisposto dall’Unità Organizzativa Prevenzione Inquinamento Atmosferico della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti in collaborazione con UNIARIA (Unione Costruttori Impianti Depurazione Aria), ha aggiornato il contenuto della precedente DGR 1 agosto 2003 n. 7/13943 ridefinendo, in particolare, i requisiti minimi degli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo la quale stabilisce che i valori limite di emissione, fissati dalle autorità competenti, siano associati alle migliori tecniche disponibili.
La revisione della vecchia DGR rispondeva alla esigenza di adeguare i requisiti – a suo tempo definiti – alla evoluzione tecnico-impiantistica intervenuta nel corso degli ultimi anni, fornendo, altresì, uno strumento atto a garantire l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nell’ambito delle azioni previste dalla Legge Regionale 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”.
Il tal senso il documento è volto a fornire un supporto tecnico alle imprese, ai costruttori dei sistemi di abbattimento ed agli Enti pubblici coinvolti, con particolare riferimento a quelli preposti all’attività di autorizzazione e di controllo, per la scelta e la verifica dei sistemi di abbattimento.
La nuova delibera contiene le schede con la descrizione dei requisiti tecnici minimi che ogni tipologia di impianto di abbattimento deve possedere, nonché alcune disposizioni per una corretta gestione e manutenzione.
In particolare, ciascuna scheda si riferisce ad una specifica tipologia di sistema di abbattimento e riporta:
- l’indicazione degli inquinanti potenzialmente trattabili;
- il possibile campo di applicazione della singola tipologia di depurazione e le indicazioni relative ai cicli che originano gli inquinanti trattabili con lo specifico sistema di abbattimento;
- una parte relativa alle «indicazioni impiantistiche» nella quale sono individuati i parametri minimi progettuali e di esercizio, le apparecchiature minime di controllo e regolazione che devono essere in dotazione a ciascun sistema, i criteri di manutenzione e le informazioni aggiuntive tipiche di ogni impianto di abbattimento.
Per tutti gli impianti viene rammentata la necessità di sottoporre la strumentazione di sicurezza e di controllo del processo ad operazioni di manutenzione, verifica e taratura periodica (ove necessario) secondo le istruzioni del costruttore; di tali operazioni dovrà essere data evidenza in apposito quaderno/registro di manutenzione.
Qualora il sistema di abbattimento sia costituito da più impianti in serie, ogni impianto (escluso l’ultimo) non dovrà essere obbligatoriamente rispondente alle caratteristiche specifiche; i controlli dovranno essere effettuati sull’ultimo dei sistemi posti in essere.
Le specifiche tecniche riportate nelle schede si applicano ad impianti di abbattimento installati o autorizzati successivamente alla data di pubblicazione (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 5 giugno 2012 – Serie ordinaria n. 23) della delibera in questione (impianti ‘nuovi’).
Gli impianti di abbattimento ‘esistenti’ potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se risultano conformi alle specifiche di cui alla vecchia DGR 13943/2003, oppure se il gestore dimostra (ad esempio allegando documentazione analitica, relazione tecnica e quaderno di manutenzione), nell’ambito dei procedimenti autorizzativi di rinnovo o modifica, che gli stessi siano installati e gestiti in modo da garantire nel tempo, con adeguati rendimenti di abbattimento, il rispetto dei nuovi limiti alle emissioni.
Relativamente ai processi autorizzativi, dovranno adeguarsi a tale documento i gestori degli impianti produttivi autorizzati in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. Inoltre, potranno farvi riferimento, ove lo stesso sia applicabile, sia i gestori di impianti comunque assoggettati alle disposizioni del Dlgs. 152/06 e s.m.i. che quelli assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA); in questi casi, nell’ambito delle specifiche istruttorie tecniche, potranno essere valutate, da parte delle autorità competenti, difformi soluzioni e/o indicazioni impiantistiche.
Al contrario, eventuali tipologie di abbattimento innovative, basate cioè su tecniche di depurazione diverse da quelle esaminate e presentate nelle schede e con pochi esempi applicativi sul territorio regionale, dovranno invece essere sottoposte a preventiva valutazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, sentita la competente struttura regionale.
Relativamente agli impianti di depolverazione e filtrazione, le relative schede tecniche sono le seguenti: